Come si calcola

La base imponibile si determina :

Fabbricati – il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposta, aumentata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:

CATEGORIA CATASTALE

 

DETERMINAZIONE NUOVA BASE IMPONIBILE

A (con esclusione A/10)    C/2 – C/6- C/7 (RENDITA CATASTALE + 5%) X 160
A/10 – D/5

(RENDITA CATASTALE + 5%) X 80

B – C/3 – C/4 – C/5

(RENDITA CATASTALE + 5%) X 140
C/1 (RENDITA CATASTALE + 5%) X 55
D (con esclusione D/5) (RENDITA CATASTALE + 5%) X 65

 

Fabbricati privi di rendita catastale: si considera la rendita attribuita a fabbricati similari (rendita presunta) da trasformare in valore imponibile con i coefficienti indicati;

– Fabbricati appartenenti al gruppo “D” privi di rendita catastale e interamente posseduti da imprese: il valore imponibile è quello che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con i coefficienti fissati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze;

 – Aree fabbricabili – la base imponibile è il valore venale, risultante al 1° Gennaio dell’anno d’imposta, avendo riguardo: alla zona di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentito, agli oneri per eventuali lavori di adattamento, ai vincoli posti dagli strumenti urbanistici, ai prezzi medi di mercato;

 Terreni agricoli – il valore imponibile è dato da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio di imposizione, rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per 135;

Sono, esenti dall’IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

– La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22/01/2004 n. 42;

– La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente  al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

– La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;